Sez. 2, Sentenza n. 4819 del 13/05/1998 (Rv. 515384 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Sul confine, secondo una linea spezzata - Legittimità - Conseguenze - Obbligo del prevenuto, se non costruisce in aderenza o in appoggio, di rispettare le distanze minime prescritte - Sussistenza -Facoltà di chiedere l' eliminazione della rientranza del preveniente - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE
Il preveniente può costruire con rientranze orizzontali - nella specie chiostrina - rispetto al confine, realizzando una costruzione lungo una linea spezzata, costringendo il prevenuto che voglia costruire sul confine, in aderenza o in appoggio, ad arretrare in corrispondenza delle rientranze fino a rispettare le distanze minime prescritte, non potendo questi pretendere che il preveniente elimini le rientranze per consentirgli di costruire lungo il confine in linea retta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)