diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9727 del 06/05/2014 (Rv. 630648 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | IRPEF - Metodo induttivo - Parametri previsti dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 e successivo d.p.c.m. del 29 gennaio 1996 - Carattere presuntivo - Fondamento - Conseguenze - Prova della determinazione reddituale più favorevole - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630648-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, i parametri disciplinati dall'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal successivo d.p.c.m. del 29 gennaio 1996 sono fondati su una presunzione legale relativa, in quanto i coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella determinazione del volume di affari, che si pone alla base dell'accertamento del reddito in un'ottica statistica, non astratta, bensì riferita al singolo settore economico. Ne consegue che il contribuente può sempre dimostrare le specifiche circostanze che rivelino il conseguimento di un ammontare di ricavo inferiore e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dei maggiori indici di reddito ivi previsti.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., DPCM 29/01/1996 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)