Sez. 5, Sentenza n. 24912 del 10/10/2008 (Rv. 604850 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Metodo induttivo - Parametri previsti dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1981 e successivo d.p.c.m. del 29 gennaio 1996 - Carattere presuntivo - Fondamento - Conseguenze - Prova della determinazione reddituale più favorevole - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di accertamento dell'IVA, i parametri previsti dall'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal successivo d.p.c.m. in data 29 gennaio 1996, sono fondati su una presunzione legale relativa, con la conseguenza che il contribuente può sempre dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dei maggiori indici di reddito in essi previsti, dando prova di specifiche circostanze che rivelino il conseguimento di un ammontare di ricavi inferiore; i coefficienti presuntivi di reddito rappresentano, infatti, un valore minimale nella determinazione del volume d'affari, che si pone alla base dell'accertamento del reddito in un'ottica statistica, non astratta, bensì riferita al singolo settore economico.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 184 CORTE COST., DPCM 29/01/1996 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)