Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 27/12/1996 (Rv. 501516 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Presupposti - Inosservanza dei termini e modalità indicati in sede di omologazione - Sufficienza - Gravità e imputabilità dell'inadempimento - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
Nel giudizio di risoluzione del concordato preventivo per inadempimento degli obblighi concordatari, il tribunale non ha altro compito né altro potere che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito o meno, nei termini e con le modalità stabiliti nella sentenza di omologazione, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità o all'imputabilità dell'inadempimento. (Nella specie è stata accertata anche l'insussistenza delle giustificazioni addotte dal debitore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)