diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 19/05/1983 (Rv. 428332 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - POTERI DEL TRIBUNALE - ACCERTAMENTO IN VIA PRINCIPALE DELLA SUSSISTENZA DI UN CREDITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428332-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - POTERI DEL TRIBUNALE - ACCERTAMENTO IN VIA PRINCIPALE DELLA SUSSISTENZA DI UN CREDITO - ESCLUSIONE.*

Nello speciale procedimento in camera di consiglio previsto e regolato dall'art. 137 legge fall., diretto alla pronuncia della risoluzione del concordato fallimentare, con la conseguente riapertura della procedura concorsuale, sull'accertato inadempimento degli obblighi concordatari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla sentenza di omologazione, il tribunale non ha altro compito, né altro potere che quello di accertare se il concordato così come proposto ed omologato, sia stato eseguito, e solo al fine di pronunziarne la risoluzione, ovvero di rigettare la relativa istanza. Esula pertanto dai suoi poteri quello di accertare in via principale, con autonoma efficacia di giudicato, la sussistenza o meno di un credito, risolvendo le contestazioni al riguardo insorte tra le parti, e di adottare specifici provvedimenti in ordine al pagamento di detto credito, tale accertamento dovendo essere compiuto nelle sue sedi naturali, che sono quelle della opposizione allo stato passivo, se ancora in corso al momento della omologazione del concordato, ovvero dell'ordinario giudizio di cognizione da instaurarsi contro il fallito tornato in bonis per effetto della chiusura del fallimento conseguente a detta omologazione, e degli eventuali garanti o assuntori. (V 2830/74, mass n 371249).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)