Sez. 1, Sentenza n. 10972 del 10/12/1996 (Rv. 501163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Questioni non esaminate in Cassazione per il ritenuto assorbimento dei motivi di ricorso ad esse inerenti - Rilevabilità nel giudizio di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, come delineato dall'art. 394 cod. proc. civ., preclude di sollevare in esso le questioni effettivamente rilevabili, e non rilevate, in sede di cassazione, non anche quelle la cui rilevabilità sia rimasta su un piano meramente potenziale, come si verifica rispetto alla questione dell'inammissibilità di domanda nuova in fase d'appello "ex" art. 345 cod. proc. civ., ove i motivi del ricorso per cassazione inerenti alla domanda stessa siano stati considerati assorbiti dalla sentenza di annullamento con rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)