Sez. 3, Sentenza n. 9015 del 27/08/1999 (Rv. 529486 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questione rilevabile d'ufficio non rilevata in sede di legittimità - Rilevabilità nel giudizio di rinvio o nel successivo giudizio di legittimità in ordine alla sentenza del giudice di rinvio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Il carattere chiuso del giudizio di rinvio, così come delineato dall'art. 394 cod. proc. civ., preclude la possibilità di sollevare in esso questioni rilevabili d'ufficio ma non considerate in sede di legittimità, ad eccezione di quelle relative allo "jus superveniens", con la conseguenza che tali questioni non possono essere più esaminate, non solo nel giudizio di rinvio, ma anche nel corso del controllo di legittimità cui le parti sottopongano la sentenza del giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)