Sez. 1, Sentenza n. 6070 del 23/11/1984 (Rv. 437725 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX ART. 6 LEGGE N. 660 DEL 1973, CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - FATTISPECIE IN TEMA DI ATTO SOGGETTA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO FORMATO ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1973.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX ART. 6 LEGGE N. 660 DEL 1973, CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - FATTISPECIE IN TEMA DI ATTO SOGGETTA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO FORMATO ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1973.*
In Sede di definizione del rapporto tributario ai sensi dell'art. 6, comma terzo del decreto legge 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, sul cosiddetto condono tributario, nell'ipotesi di atto soggetto all'imposta di registro formato anteriormente all'1 gennaio 1973 e per il quale la registrazione era stata omessa, l'istanza del contribuente importa il pagamento della normale imposta di registro secondo le Disposizioni vigenti al momento della registrazione, con esclusione delle soprattasse e penalità , ma non anche che possano applicarsi agevolazioni fiscali (nella specie, quelle previste nella legge 2 luglio 1949 n. 408) già scadute a quella data o dalle quali, comunque, il contribuente sia decaduto.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)