Sez. 4, Sentenza n. 28132 del 09/03/2001 Ud. (dep. 12/07/2001) Rv. 219805 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Concorso nella formazione del documento di soggetti in seguito coinvolti nel processo - Inutilizzabilità - Esclusione - Valutazione da parte del giudice - Criteri.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
In tema di prova documentale, la circostanza che un atto sia formato con il concorso di persone che, successivamente, sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo (come imputati, testimoni o in altra veste) non esclude la natura di documento dell'atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l'obbligo per il giudice di verificarne l'attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati in vista delle possibili conseguenze. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di annotazioni, contenute nella cartella clinica, redatta da persona sottoposta ad indagini in procedimento connesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)