diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6887 del 13/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213606 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Prova formatasi fuori del procedimento - Natura di prova documentale - Sussistenza - Ambito e limiti di ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213606-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)