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Sez. 3, Sentenza n. 10772 del 29/09/1999 (Rv. 530335 - 01)

AGRICOLTURA - VITICOLTURA E VINO | Regolamento comunitario n. 822 del 1987 - Divieto di nuovi impianti di viti - Successive modifiche del Regolamento - Condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore delle modifiche - Applicabilità del principio "tempus regit actum".
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530335-01

AGRICOLTURA - VITICOLTURA E VINO

Al divieto di <<nuovi impianti di viti>> senza alcuna distinzione per tipo di prodotto (se viti per uva da tavola ovvero da vino) - divieto previsto dall'art. 6 regolamento CEE n. 822 del 1987, nel testo modificato dall'art. 1 regolamento CEE n.1325/90 e sanzionato dall'art. 4 D.L. n. 370 del 1987, conv. nella legge n. 460 del 1987 - si applica il principio "tempus regit actum" sicché non rilevano le successive modifiche apportate alla norma sanzionatoria dal regolamento CEE n.1592/96 per le condotte poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore di tale ultimo regolamento.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/1987 num. 460, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Regolam. Comunitario del 1987 num. 822 art. 6, Regolam. Comunitario del 1990 num. 1325 art. 1, Regolam. Comunitario del 1996 num. 1592 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)