Sez. 3, Sentenza n. 5427 del 08/03/2011 (Rv. 616890 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Regolamenti comunitari in materia vitivinicole - Divieto di impianto di viti - Effetti - Divieto anche di commerciabilità dei prodotti - Esclusione - Conseguenze.
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Il divieto di impianto di viti previsto, nell'ambito delle misure finalizzate alla regolazione del mercato, dal Regolamento CEE n. 822 del 1987 e del Regolamento CE n. 1627 del 1998 e sanzionato nella legislazione italiana (art. 4 del d.l. 7 settembre 1987, n. 370, conv. nella legge 4 novembre 1987, n. 460) non contiene anche un divieto di commerciabilità né prevede sanzioni di nullità o di inefficacia dei contratti aventi ad oggetto i prodotti agricoli ottenuti in violazione del suddetto divieto, il quale non incide sul valore del prodotto agricolo, che, restando commerciabile, è suscettibile di essere leso dalla condotta illecita di terzi, al pari di ogni altro bene economico.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822, Regolam. Consiglio CEE 20/07/1998 num. 1627, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)