Sez. L, Sentenza n. 154 del 12/01/1982 (Rv. 417838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - QUANTIFICAZIONE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO DELL'IMPRESA DESTINATARIA DELLO AVVIAMENTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - QUANTIFICAZIONE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO DELL'IMPRESA DESTINATARIA DELLO AVVIAMENTO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno dovuto a lavoratori avviati obbligatoriamente al lavoro in forza della legge 2 aprile 1968 n. 482 e dei quali sia stata rifiutata l'assunzione, è irrilevante la conoscenza, da parte dei medesimi, delle condizioni di dissesto dell'impresa destinataria dell'avviamento, le quali possono essere valutate dall'autorità amministrativa (art. 13, comma quinto della stessa legge) ai fini di un esonero parziale dell'Obbligo di assunzione, ma non limitare il contenuto e la portata economica di diritti già conseguiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)