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Sez. L, Sentenza n. 5577 del 14/11/1985 (Rv. 442770 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MANCANZA - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - NATURA CONTRATTUALE - DANNO CONSEGUENTE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MANCANZA - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - NATURA CONTRATTUALE - DANNO CONSEGUENTE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Il danno conseguente alla responsabilità che grava sullo imprenditore il quale non abbia assunto il lavoratore (appartenente ad una delle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968) avviato dall'U.P.l.m.o. Per il collocamento obbligatorio - responsabilità che non ha natura né precontrattuale (che presuppone la libertà contrattuale delle parti), né extra-contrattuale (che riguarda il comportamento illecito che si sostanzia nella violazione dell'Obbligo generico del "neminem laedere"), bensì contrattuale, atteso che ha ad oggetto la violazione di uno specifico Obbligo preesistente tra le parti, benché posto direttamente dalla legge e non da contratto - va commisurato, sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 cod. civ. (e non già del lucro cessante di cui all'art. 2056, secondo comma, cod. civ. da valutarsi con equo apprezzamento delle circostanze del caso), a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore non assunto abbia risentito durante tutto il periodo di inosservanza dell'Obbligo di costituire il rapporto di lavoro, pregiudizio consistito essenzialmente dalla mancata percezione delle retribuzioni mensili. Tale danno - per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. - va diminuito di quanto il lavoratore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza col fatto di ricercare una altra occupazione, reiscrivendosi innanzi tutto negli appositi elenchi al fine di beneficiare di un nuovo avviamento obbligatorio. (V 465/85, mass n 438676; (V 154/82, mass n 417838; (V 2633/73, mass n 366116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)