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Sez. 2, Sentenza n. 897 del 22/01/2001 (Rv. 543405 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Sottoposto a termine o condizione - Violazione della legge 340/1976 sui minimi tariffari - Esclusione - Validità della pattuizione - Sussistenza - Conseguenze - Inesperibilità dell'azione sussidiaria di indebito arricchimento.
Stato
decisa il 2001-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543405-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

Non viola la legge 5 maggio 1976 n. 340, che stabilisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per il compenso agli ingegneri ed architetti, ed è pertanto valida, la pattuizione che subordina il diritto del professionista al compenso a condizione o lo sottopone a termine. Ne deriva l'inesperibilità dell'azione sussidiaria di indebito arricchimento da parte del professionista se tale pattuizione, né nulla né inesistente, è inefficace a causa della condizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1353, Legge 05/05/1976 num. 340 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)