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Sez. U, Sentenza n. 18450 del 19/09/2005 (Rv. 583706 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Contratto di progettazione di un'opera pubblica - Clausola contrattuale subordinante l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera - Nullità - Esclusione - Fondamento - Disponibilità del diritto al compenso e della sua misura - Sussistenza di norme proibitive della disponibilità del compenso - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583706-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera è valida in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dall'art.6, primo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 404, normativa cui ha fatto seguito l'art. 4 comma 12 bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155; nè tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6, Legge 26/04/1989 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 4 com. 12 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)