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Sez. U, Sentenza n. 1883 del 07/03/1985 (Rv. 439804 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - PRATICANTE PROCURATORE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA PROFESSIONE INNANZI ALLE PRETURE DEL DISTRETTO - REVOCA ED ANNULLAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439804-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - PRATICANTE PROCURATORE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA PROFESSIONE INNANZI ALLE PRETURE DEL DISTRETTO - REVOCA ED ANNULLAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Il provvedimento di autorizzazione del praticante procuratore l'Esercizio provvisorio della professione innanzi alle preture del distretto, reso dal competente consiglio dell'ordine, è suscettibile di revoca od annullamento su iniziativa del consiglio medesimo (al pari dei provvedimenti inerenti all'iscrizione negli albi professionali), qualora, rispettivamente, vengano meno le ragioni giustificative della sua adozione, ovvero se ne riscontrino vizi originari (nella specie, per situazione d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578). (V 337/78, mass n 389631).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)