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Sez. 3, Sentenza n. 337 del 25/01/1978 (Rv. 389631 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - DEI PRATICANTI PROCURATORI - ISCRIZIONE - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO DALLA LAUREA - CANCELLAZIONE - PROVVEDIMENTO FORMALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389631-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - DEI PRATICANTI PROCURATORI - ISCRIZIONE - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO DALLA LAUREA - CANCELLAZIONE - PROVVEDIMENTO FORMALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NECESSITA.*

L'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori - alla quale consegue di diritto l'ammissione al patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di appello per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea - ha natura costitutiva, sicche, decorso il quadriennio dalla laurea, l'abilitazione dell'iscritto al detto patrocinio non cessa automaticamente, occorrendo, invece, a tal fine, un provvedimento formale del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori che, accertata la scadenza del quadriennio, disponga la cancellazione dell'iscrizione, analogamente a quanto avviene allorche si verifica un fatto che importa la cancellazione dagli albi degli avvocati e procuratori. (Conf 244/73, mass n 362085; (Conf 1498/72, mass n 358171).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)