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Sez. 4, Sentenza n. 22632 del 15/05/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 239895 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Grado della colpa - Criteri di determinazione.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239895-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Il grado della colpa, che rileva "ex" artt. 43, 61, comma primo, n. 3 e 133 cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all'agente, e quindi della sua colpevolezza, va determinato considerando: 1) la gravità della violazione della regola cautelare; 2) la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 3) la condizione personale dell'agente; 4) il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa; 5) le motivazioni della condotta. Nel caso in cui coesistano fattori differenti e di segno contrario, il giudice dovrà valutarli comparativamente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)