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Sez. 4, Sentenza n. 49346 del 27/10/2004 Ud. (dep. 23/12/2004) Rv. 230580 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Accertamento del concorso causale del terzo ai fini della determinazione della pena - Necessità - Obbligo di quantificazione percentuale della colpa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230580-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE

In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare il grado della colpa dell'imputato ed eventualmente a determinarne la graduazione in relazione al concorso di colpa del terzo che sia rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 com. 1, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)