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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16079 del 18/06/2018 (Rv. 649694 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Contributo unificato atti giudiziari - Raddoppio a seguito di inammissibilità o rigetto dell’impugnazione - Obbligazione "ex lege" della parte soccombente di importo predeterminato - Conseguenze - Condanna al pagamento condizionata - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649694-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge "ex lege" per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Ne consegue che la condanna al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all'avveramento di una condizione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva subordinato l'obbligo dell'ulteriore versamento alla debenza originaria del contributo unificato, in conseguenza della mancata prova dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)