Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8170 del 03/04/2018 (Rv. 648699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Raddoppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 - Condizioni - Collegamento con la condanna alle spese - Esclusione - Esito negativo dell'impugnazione - Necessità - Debenza "ex lege" - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, sorgendo "ipso iure", non può costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio; sicché, l'errore del giudice nel collegare il detto obbligo alla sostanziale integrale soccombenza nel merito dell'impugnazione ed alla condanna alle spese, in luogo del pur sussistente fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, potendo solo consentire un'attestazione "ex lege" della non debenza del detto ulteriore contributo.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)