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Sez. U, Sentenza n. 15605 del 10/12/2001 (Rv. 551004 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Autorizzazione del praticante all'esercizio del patrocinio presso le preture - Revoca dell'autorizzazione per scadenza del periodo massimo consentito dalla legge da parte del Consiglio dell'ordine - Istanza di proroga presentata dal praticante procuratore - Rigetto per difetto delle condizioni di legge - Notifica del provvedimento per estratto anziché in copia integrale - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551004-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI

Il provvedimento con cui il Consiglio dell'ordine degli avvocati rigetti la richiesta di un praticante procuratore di proroga dell'abilitazione all'esercizio del patrocinio dinanzi alle preture del distretto, dopo il Consiglio stesso abbia, in precedenza, già disposto la revoca di tale autorizzazione per decorso del periodo massimo consentito dalla legge, può essere notificato all'interessato per estratto, anziché in copia integrale, senza che, dall'estratto stesso, risultino i nomi dei componenti la commissione, purché il documento così notificato contenga l'enunciazione degli elementi necessari per la sua esistenza (purché sia, cioè, in esso contenuta la motivazione del provvedimento impugnato e l'interessato abbia avuto la possibilità di conoscere, nella sua completezza, l'iter logico e giuridico della decisione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 31 com. 5, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)