Sez. U, Sentenza n. 845 del 28/01/1998 (Rv. 512005 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Iscrizione - Carattere costitutivo - Decorso del quadriennio dalla laurea - Cessazione automatica dell'abilitazione dell'iscritto - Esclusione - Provvedimento formale di cancellazione - Necessità (Fattispecie relativa a cancellazione disposta a seguito di accertata responsabilità disciplinare del praticante sull'erroneo presupposto della equivalenza tra cancellazione e radiazione).
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
L'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori, alla quale consegue di diritto l'ammissione al patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di Appello per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, ha natura costitutiva, sicché, decorso il quadriennio, l'abilitazione dell'iscritto al detto patrocinio non cessa automaticamente, occorrendo, invece, a tal fine, un provvedimento formale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori che, accertata la scadenza del quadriennio, disponga la cancellazione dal registro (Le S.U. hanno affermato il principio in un caso in cui non era applicabile la legge 24 febbraio 1997, n. 27). (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del Consiglio nazionale forense per aver disposto la cancellazione dell'iscritto dal registro dei praticanti per accertata responsabilità disciplinare, senza tener presente che la cancellazione dall'albo non è prevista quale sanzione disciplinare né per diversità dei presupposti e degli effetti, è equivalente alla radiazione).
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)