Sez. 2, Sentenza n. 3260 del 15/11/1971 (Rv. 354700 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - DOCUMENTO IMPUGNATO - PROVVEDIMENTI RELATIVI AL DEPOSITO ED AL SEQUESTRO DEL DOCUMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - LIMITI - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - DOCUMENTO IMPUGNATO - PROVVEDIMENTI RELATIVI AL DEPOSITO ED AL SEQUESTRO DEL DOCUMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - LIMITI - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
In tema di querela di falso, i provvedimenti previsti negli articoli 223 e 224 cod proc civ, relativi al deposito del documento impugnato di falso ed al sequestro del documento stesso, sono rimessi alla discrezionalita del giudice istruttore, che deve adottarli in relazione alla peculiarita del caso sottoposto al suo esame ed al modo di proposizione della querela, cosi da garantire la custodia del documento di cui va accertata la dedotta falsita ovvero l'autenticita. Nessuna nullita e comminata dalle suddette norme per il mancato puntuale adempimento degl'incombenti in esse previsti, che sono evidentemente posti in funzione dell'attivita ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia. (nella specie, in cui il documento impugnato di falso era stato prodotto sia in originale sia in copia fotostatica, il ricorrente si doleva che il giudice di merito fosse incorso in difetto di attivita per non aver ordinato il sequestro e il deposito in cancelleria del documento originale. La SC, nel rigettare il ricorso, ha enunciato la massima che precede). (V 869'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 223, Cod. Proc. Civ. art. 224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)