Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 07/06/1973 (Rv. 364506 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La mancata osservanza, da parte del giudice del merito, dell'Obbligo di far rapporto al procuratore della Repubblica su fatti emersi nel processo ed in cui siano ravvisabili reati perseguibili d'ufficio, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, trattandosi di un Obbligo posto nell'interesse superiore della giustizia e non gia a tutela delle parti private, le quali, pertanto, non hanno interesse a denunziare l'eventuale violazione. (V 2027/70, mass n 348115).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)