Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 14/10/1970 (Rv. 348115 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE DEL GIUDICE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE DEL GIUDICE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica di eventuali reati perseguibili di ufficio, risultanti nel corso del processo civile, e imposto soltanto nell'interesse della giustizia, e non anche a tutela delle parti private, le quali, pertanto, sono carenti di interesse a dedurre in Sede di impugnazione la eventuale omissione del rapporto medesimo. (Conf 379'69, mass n 338417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)