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Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 14/10/1970 (Rv. 348115 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE DEL GIUDICE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348115-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE DEL GIUDICE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica di eventuali reati perseguibili di ufficio, risultanti nel corso del processo civile, e imposto soltanto nell'interesse della giustizia, e non anche a tutela delle parti private, le quali, pertanto, sono carenti di interesse a dedurre in Sede di impugnazione la eventuale omissione del rapporto medesimo. (Conf 379'69, mass n 338417).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)