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Sez. 4, Sentenza n. 1296 del 12/04/1995 Cc. (dep. 13/05/1995) Rv. 201653 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Proscioglimento per la contestazione che ha dato luogo alla carcerazione - Altri reati giudicati nello stesso procedimento - Dichiarazione di estinzione per amnistia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201653-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti

Quale presupposto per il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione ha rilievo l'avvenuto proscioglimento con una delle formule indicate dall'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento alla contestazione che aveva dato luogo alla detenzione e non è richiesto che, nel caso di processo cumulativo, esso sia intervenuto per tutte le imputazioni oggetto del giudizio, sicché non potrà essere negato l'equo indennizzo per il fatto che alcuni dei reati siano stati dichiarati estinti per amnistia, a maggior ragione quando per questi ultimi la custodia cautelare non fosse ipotizzabile in linea di principio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)