diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11682 del 18/11/2010 Ud. (dep. 23/03/2011) Rv. 249724 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Durata delle operazioni - Sospensione del termine - Legittimità - Ragioni - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2010-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249724-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, le modalità e la durata delle operazioni, previamente autorizzate, sono rimesse al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da parte del giudice, che solo in tale specifica ipotesi indica l'ulteriore periodo di protrazione dell'attività di ricerca della prova. Ne consegue che il termine di durata delle intercettazioni può legittimamente essere sospeso, per ragioni contingenti, funzionali alle indagini e concretamente apprezzabili, per poi riprendere la sua decorrenza dal momento in cui, venuta meno la causa di sospensione, venga riattivata la captazione delle conversazioni, senza la necessità di una nuova autorizzazione, ove permangano i presupposti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)