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Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 20/11/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116620 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA CON PREVISIONE - ESTREMI - DIFFERENZA RISPETTO AL DOLO EVENTUALE.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116620-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA CON PREVISIONE - ESTREMI - DIFFERENZA RISPETTO AL DOLO EVENTUALE.*

Il dolo indiretto (eventuale) ricorre quando l'agente, nel compiere l'Azione il cui effetto puo essere piu o meno grave, pur rappresentandosi tanto la conseguenza piu grave come quella meno grave, agisce in modo da non dimostrare di voler evitare la piu grave delle due possibili conseguenze, rivelando cosi l'accettazione dell'evento maggiore e cioe la volonta di produrlo. Questa situazione psicologica non e da confondere con quella determinata dalla colpa con previsione dell'evento, che si ha invece quando l'agente, pur prevedendo come possibile l'evento, abbia tuttavia agito con la convinzione e nella speranza che esso non si sarebbe verificato. (applicazione in tema di tentato omicidio). (V 115413, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)