Sez. 5, Sentenza n. 44042 del 17/05/2017 Cc. (dep. 25/09/2017) Rv. 271429 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione atti tra uffici giudiziari in via informatica - Allegati ad e-mail - Visualizzazione dell'allegato da parte del tribunale destinatario - Sufficienza ai fini dell'effettiva conoscenza degli atti e dell'esercizio del diritto di difesa - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di un provvedimento relativo alla libertà personale, è legittima la trasmissione di atti da uffici giudiziari in allegato ad "e-mail" , essendo tale modalità riconducibile al novero dei mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell'atto, ex artt. 150 cod. proc. pen. e 64 disp. att., per le persone diverse dall'imputato. Tuttavia, la mera prova della visualizzazione del file sul computer del ricevente, non è idonea a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del giudice chiamato a decidere e della difesa, nè il deposito in cancelleria in data e ora certa. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato immune da censure la declaratoria di inefficacia della misura cautelare, pronunciata dal tribunale del riesame, per mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, degli atti posti a fondamento della relativa richiesta e del provvedimento applicativo del guidice per le indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)