Sez. 1, Sentenza n. 17534 del 21/09/2016 Cc. (dep. 06/04/2017) Rv. 269818 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di riesame trasmessa dall'ufficio ricevente a quello distrettuale competente - Decorrenza del termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Dalla data di ricezione formale dell'istanza da parte dell'ufficio ricevente - Rispetto dei criteri formali di cui all'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)