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Sez. 6, Sentenza n. 7946 del 10/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202165 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Funzione - Rilevanza della concretezza della fattispecie - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202165-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche

Le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui la fattispecie reale integra il delitto (nella specie associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda (organizzazione rudimentale e non strutturata, mancanza di gerarchia interna etc.) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 comma terzo Cost., di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)