Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 11/01/1996 Ud. (dep. 16/02/1996) Rv. 203780 - 01
Sanità pubblica - In genere | Scarichi in pubblica fognatura - Insediamento produttivo - Limite di accettabilità - Superamento - Norma applicabile - Art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319.
Sanità pubblica - In genere
Nel caso di superamento dei limiti di accettabilità da parte di insediamenti produttivi è applicabile l'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e non l'art. 22 (nè nel testo pregresso, né in quello vigente, che espressamente lo esclude), pur quando tra le prescrizioni dell'autorizzazione siano indicati i limiti di accettabilità da osservare. Il rispetto dei medesimi è, infatti, sanzionato in modo specifico dal menzionato art. 21 della legge n. 319 del 1976. L'articolo in questione (il 22) può trovare, invece, attuazione con riferimento alle altre disposizioni inserite nel provvedimento abilitativo.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)