Sez. 2, Sentenza n. 8270 del 13/09/1996 (Rv. 499583 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notificazione presso l'Avvocatura distrettuale - Sanatoria - Mezzi.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
La nullità della notificazione del ricorso per Cassazione eseguita nei confronti della Pubblica Amministrazione presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma è sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio della parte destinataria. Vedi Corte Costituzionale n. 97/67.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)