Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 15/03/1995 (Rv. 491167 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notificazione nei confronti della P.A. presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Costituzione in giudizio dell'amministrazione destinataria - Sanatoria.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sentenza della Corte Cost. n. 97 del 1967), la nullità della notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione destinataria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)