Sez. 5, Sentenza n. 569 del 02/04/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118270 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - AVVENUTA RICOSTRUZIONE DELLA ATTIVITA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA - NATURA GIURIDICA DEL REATO - REATO DI PERICOLO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - AVVENUTA RICOSTRUZIONE DELLA ATTIVITA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA - NATURA GIURIDICA DEL REATO - REATO DI PERICOLO.*
La circostanza che l'omessa od irregolare od incompleta tenuta dei libri contabili obbligatori non abbia impedito la ricostruzione della attivita economica dell'impresa non discrimina il fatto, in quanto il pregiudizio derivante dalla predetta omissione e costituito non gia dalla lesione del bene tutelato, bensi dal pericolo di una siffatta lesione. (Conf 115639, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)