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Sez. 5, Sentenza n. 749 del 15/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115639 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - NATURA GIURIDICA DEL REATO - E REATO DI PERICOLO - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115639-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - NATURA GIURIDICA DEL REATO - E REATO DI PERICOLO - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

L'omessa tenuta dei libri e documenti prescritti va punita come reato di pericolo per il solo fatto della condotta omissiva del fallito, anche se eventualmente, nel caso concreto i creditori, per un motivo qualsiasi, non abbiano riportato un danno positivo. Invero la Mancanza di una esatta contabilita concretizza un pregiudizio immediato e un danno potenziale per la massa creditoria la quale si trova nella difficolta di ricostruire ed individuare l'attivita dell'impresa negli ultimi tre anni precedenti il fallimento. (V 111525, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)