Sez. L, Sentenza n. 5601 del 09/06/1990 (Rv. 467591 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PROCEDURE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - DESTINATARI - IMPRESE NON INDUSTRIALI - ESCLUSIONE - RICORSO ALL'ANALOGIA PER DETTE IMPRESE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PROCEDURE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - DESTINATARI - IMPRESE NON INDUSTRIALI - ESCLUSIONE - RICORSO ALL'ANALOGIA PER DETTE IMPRESE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Obbligo di osservare la normativa relativa alle procedure da svolgere per il licenziamento collettivo, contenuta nell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019 (nonché nell'accordo 5 maggio 1965), riguarda soltanto le imprese industriali, restando esclusa per gli altri datori di lavoro, anche la possibilità di ricorrere all'analogia, atteso il carattere contrattuale della disciplina collettiva predetta, ancorché resa efficace erga omnes. (V 6158/85, mass n 443292; (V 7519/83, mass n 432114).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)