Sez. L, Sentenza n. 6158 del 06/12/1985 (Rv. 443292 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - IMPRESA COMMERCIALE - INAPPLICABILITÀ - LIMITI AL POTERE DI SCELTA DELL'IMPRENDITORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - IMPRESA COMMERCIALE - INAPPLICABILITÀ - LIMITI AL POTERE DI SCELTA DELL'IMPRENDITORE.*
I criteri di scelta (quanto ai lavoratori da licenziare) indicati dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, non sono applicabili in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale intimato da un'impresa non industriale ma commerciale; né, a tal fine è possibile il ricorso all'analogia, atteso che la disciplina collettiva, ancorché resa efficace erga omnes, non perde, ai fini dei canoni da seguire nel procedimento ermeneutico, la sua natura contrattuale. Pertanto, la libertà, altrimenti assoluta, che lo imprenditore non industriale può esercitare nella scelta del personale da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo, trova il suo limite unicamente nei doveri generali di comportarsi con correttezza (art. 1175 cod. civ.) e secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori e di scegliere sulla base di motivi irragionevoli, in quanto non inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore. (V 2685/82, mass n 420534; (V 3252/80, mass n 407044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Preleggi art. 12, Contr. Coll. 20/12/1950, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)