Sez. U, Sentenza n. 8880 del 28/10/1994 (Rv. 488287 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Organizzazione del "Festival della Canzone Italiana di Sanremo" - Domanda giudiziale tendente alla tutela prevista dalle norme sul diritto di autore - Devoluzione all'A.G.O. - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia, con la quale gli organizzatori del "Festival della canzone Italiana di Sanremo", deducendo che sia la redazione del progetto artistico produttivo sia i dialoghi ed i copioni elaborati per la trasmissione televisiva dello spettacolo possiedono i requisiti della creatività e originalità, chiedono riconoscersi a tali opere la protezione prevista dalle norme sul diritto di autore (art. 2575 e sas. cod. civ. e legge n. 633 del 1941), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto immediato della pretesa è il diritto soggettivo all'applicazione dell'indicata tutela, la quale è dalla legge ricollegata esclusivamente alla creazione dell'opera, come particolare espressione del lavoro intellettuale, e tenuto conto, altresì, che il diniego della tutela medesima, da parte della S.I.A.E., rappresenta, non già un atto amministrativo (di cui non ha il carattere di autorità), bensì un atto (negativo) di gestione posto in essere dal predetto ente pubblico economico nell'ambito di un rapporto di mandato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2575, Cod. Civ. art. 2576, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 6, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)