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Sez. U, Sentenza n. 7841 del 15/07/1993 (Rv. 483182 - 01)

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - In genere (soggetti del diritto) | SIAE - Funzioni - Natura - Disposizioni del Regolamento e provvedimenti attuativi - Domanda di annullamento - Riferimento ad atti di organizzazione dell'ente pubblico - Situazioni di di interesse legittimo dell'attore - Configurabilità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Controllo dell'azione amministrativa con criteri di logicità, uguaglianza e razionalità - Conseguente sconfinamento nella opportunità o merito amministrativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483182-01

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - In genere (soggetti del diritto)

La S.I.A.E. - cui spetta di adempiere alla funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio comune del Paese, anche attraverso attività di intermediazione affidatale in via esclusiva, senza che ciò faccia insorgere dubbi di illegittimità costituzionale, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (con sentenze n. 25 del 1968, 65 del 1972, 241 del 1990) - ha natura di ente pubblico economico e non di privata associazione, con la conseguenza che la domanda di annullamento di disposizioni del Regolamento generale dell'ente stesso (che discriminano fra i semplici "iscritti" ed i "soci"), nonché di provvedimenti attuativi delle medesime, non introduce una questione relativa a rapporti contrattuali, demandata al giudice ordinario, ma attiene ad atti di organizzazione dell'ente pubblico rispetto ai quali, anche se privi di contenuto discrezionale, è configurabile, in capo all'attore, soltanto una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione è riservata alla giurisdizione amministrativa, la quale non eccede dai confini ad essa riservati, ove, in relazione a vizi riconducibili alla categoria dell'eccesso di potere, estenda l'area del sindacato di legittimità dando luogo ad un controllo dell'azione amministrativa in base ai criteri di logicità, uguaglianza e razionalità, che non implicano alcuno sconfinamento sul terreno dell'opportunità o del merito amministrativo, anche se ciò disattenda precedenti decisioni in materia, nel nome di riconosciuta esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 180 CORTE COST., DPR 16/04/1948 num. 643, DPR 20/10/1962 num. 1842

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)