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Sez. L, Sentenza n. 6760 del 26/07/1996 (Rv. 498788 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Intervento adesivo dipendente in primo grado - Inscindibilità nei giudizi di impugnazione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498788-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'interventore adesivo dipendente si inserisce nel processo tra altre persone ponendosi accanto alla parte adiuvata in quanto portatore di un proprio interesse che, se non è tale da legittimarlo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita ad intervenire nel giudizio, il quale rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia pur ampliandosi il numero dei partecipanti; ne consegue che l'intervento "ad adiuvandum" (nella specie, di un sindacato a sostegno delle ragioni di un lavoratore) determina un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 331 cod. proc. civ., atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)