Sez. L, Sentenza n. 9643 del 20/05/2004 (Rv. 572980 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato con cessione dei beni - Verifica dei crediti dopo l'omologazione - Legittimazione processuale - Individuazione - Intervento del liquidatore - Mancata notifica dell'impugnazione al predetto - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Nella procedura concordatoria, a differenza di quanto accade nel fallimento, il debitore è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della procedura; tuttavia, pur non essendo il liquidatore legittimato passivo, né litisconsorte necessario del debitore nei giudizi relativi alla verifica dei crediti, ove egli intervenga in tali giudizi, trattandosi di interventore adesivo che si inserisce nel processo tra altre persone lasciando invariato l'oggetto della controversia nonostante l'ampliamento del numero dei partecipanti, deve necessariamente ipotizzarsi un litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio, non esaurendosi in un solo grado l'interesse dell'interventore ad influire con la propria difesa sull'esito della lite e configurandosi, diversamente, la possibilità di un conflitto di giudicati per il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'interventore rimasto estraneo ai successivi gradi di giudizio; ne consegue che, ove al liquidatore, intervenuto nel giudizio d'appello non sia stato notificato il ricorso per Cassazione, deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)