Sez. 3, Sentenza n. 7749 del 20/08/1997 (Rv. 506874 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Mancato versamento del prezzo secondo le modalità indicate nell'ordinanza di vendita - Revocabilità del decreto di trasferimento - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Il decreto di trasferimento indicato dall'art. 586 cod. proc. civ. è atto del processo esecutivo che può essere revocato dal giudice dell'esecuzione quando questo accerti che, prima della sua emanazione, non è stato versato il prezzo dell'aggiudicazione con le modalità indicate nell'ordinanza di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)