Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 02/04/1997 (Rv. 503448 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Mancato versamento del prezzo con le modalità indicate nell'ordinanza di vendita - Decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 586 cod. proc.civ. - Revocabilità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento indicato nell'art. 586 cod. proc. civ. è atto del processo esecutivo che può essere revocato dal giudice dell'esecuzione quando questi accerti che prima della sua emanazione non è stato versato il prezzo dell'aggiudicazione con le modalità indicate nell'ordinanza di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)