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Sez. 2 - , Sentenza n. 18566 del 10/04/2020 Cc. (dep. 18/06/2020) Rv. 279474 - 02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Estorsione c.d. "ambientale" – Contestazione – Necessità di una specifica qualificazione in tal senso – Esclusione – Indicazione in fatto delle modalità della condotta – Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279474-02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini del riconoscimento della estorsione c.d. "ambientale", non è necessario che nella contestazione sia contenuta l'espressa qualificazione dei fatti come "estorsione ambientale", essendo sufficiente l'indicazione dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto come declinati nel caso concreto. (Fattispecie in cui nell'imputazione provvisoria le modalità della condotta minacciosa erano descritte con riferimento ad azioni di incendio di autovetture, posizionamento di bottiglie di benzina e spari alle vetrine di locali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)