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Sez. 5, Sentenza n. 23609 del 04/04/2018 Ud. (dep. 25/05/2018) Rv. 273473 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Contestazione - Modalità - Specifica indicazione della norma - Necessità - Esclusione - Indicazione " in fatto" - Sufficienza - Fattispecie in tema di aggravante ex art. 476, comma secondo, cod. pen.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273473-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo che l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, fosse stata ritenuta in sentenza, in quanto la natura fidefacente dell'atto falso era stata chiaramente indicata "in fatto" ed emergeva inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)