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Sez. L, Sentenza n. 20981 del 30/09/2009 (Rv. 610506 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pubblico impiego privatizzato - Organo competente alla gestione del procedimento disciplinare e alla irrogazione delle sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura - Individuazione ex art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Intervento di soggetto o organo diverso - Conseguenze - Illegittimità del procedimento e nullità della sanzione - Configurabilità - Mancata istituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - Irrilevanza - Possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva - Esclusione - Conseguenze - Prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610506-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge sulla competenza, non derogabili neppure ad opera della contrattazione collettiva, con conseguente prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a nullità del licenziamento illegittimamente irrogato dal direttore generale del Comune di Torino per istruttoria del servizio risorse umane, anzichè ad opera degli uffici competenti per i procedimenti disciplinari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)