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Sez. L, Sentenza n. 14628 del 17/06/2010 (Rv. 613786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pubblico impiego contrattualizzato - Dirigenza sanitaria - Art. 59 del d.lgs. 165 del 2001 - Competenza esclusiva nel procedimento - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari - Conseguenze - Procedimento instaurato da un soggetto diverso - Nullità della sanzione - Intervento nel procedimento del Comitato dei Garanti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nel pubblico impiego contrattualizzato, trova applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il principio di cui all'art. 59 del d.lgs. 165 del 2001, secondo il quale tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, restando altresì escluso l'intervento nel procedimento del Comitato dei Garanti, che è previsto per il diverso caso della responsabilità dirigenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 36, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)